DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO  

 

Art. 1

 

E' costituita l'Associazione denominata: "Battito Biancoblù".

 

Art. 2

 

L'Associazione ha sede a  Como, Piazza Duomo, n. 17.

 

Art. 3

 

L'Associazione e' apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha

come scopo di promuovere e realizzare la presenza nella città di Como

di una società sportiva di calcio a livello professionistico, realizzando 

a tal fine tutte quelle azioni che possono essere utili allo scopo di

promuovere la presenza in città di una squadra di calcio professionistico

quali, a titolo esemplificativo: tutelare la società da crisi irreversibili,

prevenendo situazioni a rischio che porterebbero alla fine definitiva 

della sua storia, monitorare il buon andamento della gestione sportiva 

e finanziaria, ponendosi come garante per il pubblico e interlocutore 

privilegiato per la società, la messa in atto di campagne di promozione 

e di informazione, il sostegno ed il coordinamento della campagna 

abbonamenti tra i tifosi, la diffusione tra i propri soci di gadget della 

squadra, il sostegno morale e materiale alla squadra di calcio in esso 

incluso l'acquisto di quote sociali della società di capitali proprietaria 

della squadra di calcio professionistico.  

Per raggiungere tale scopo potrà a tal fine utilizzare il fondo comune, 

promuovere pubbliche sottoscrizioni tra i tifosi e compiere in genere 

ogni operazione che consenta all'associazione di perseguire lo scopo 

sopra specificato.  

 

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI  

 

Art. 4

 

Il fondo comune dell'Associazione e' costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;

- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;

- da eventuali contributi di enti pubblici e privati;

 

Art. 5

 

L'esercizio sociale chiude il 31 maggio di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello 

preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'Assemblea dei 

soci per l'approvazione.  

 

SOCI  

 

Art. 6

 

Sono ammessi come soci le persone la cui domanda, sottoscritta per 

presentazione da almeno due soci, sarà accettata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera irrevocabile, e che verseranno, all'atto 

dell'ammissione, la quota di iscrizione pari a Euro 150,00 

(centocinquanta virgola zerozero), o del diverso ammontare deciso di 

anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

 

Sono soci sostenitori coloro i quali verseranno una quota sociale fino a 

Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

 

Sono soci benemeriti coloro i quali verseranno una quota sociale 

superiore a Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero).

 

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 

30 aprile di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno 

successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di 

associazione.

 

Art. 7

 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto  e le 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la cui inosservanza può 

dar luogo, nei casi più gravi e su   delibera motivata del Consiglio di 

Amministrazione, alla  esclusione del socio.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per 

morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di 

associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio di 

Amministrazione.

 

Art. 8

 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei 

casi sopra indicati.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto  non avranno 

diritto ad alcuna liquidazione della quota sul  fondo comune.  

 

AMMINISTRAZIONE  

 

Art. 9

 

L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione che 

dura in carica due anni composto da un minimo di cinque ad un massimo 

di venti membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

 

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla 

prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida 

alla prima assemblea.

 

Art. 10

 

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, 

un Cassiere e un Segretario.

 

L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non 

socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma 

non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

 

Art. 11

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga 

necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri 

e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il 

preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

 

Art. 12

 

Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente 

riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

 

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e 

consulenti; in particolare è di competenza del consiglio la nomina di 

eventuali rappresentanti dell'associazione presso il consiglio di 

amministrazione della società proprietaria della squadra di calcio 

professionistico di Como. Tali rappresentanti potranno essere scelti dal 

Consiglio tra tutti i soci dell'associazione.

 

Nessun compenso è dovuto dall'associazione a chi ricopra le cariche 

sociali.

 

Art. 13

 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere e il Segretario, con firma 

abbinata a due a due, rappresentano legalmente l'Associazione nei 

confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i 

rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.  

 

ASSEMBLEE  

 

Art. 14

 

I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una 

volta all'anno il terzo venerdì del mese di giugno; le assemblee 

straordinarie saranno invece convocate almeno quindici giorni prima di 

quello fissato per l'adunanza mediante affissione dell'avviso di 

convocazione presso gli ingressi dello stadio.

 

Art. 15

 

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali 

dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Presidente Onorario, e ove lo ritenga opportuno, 

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro 

e' ad essa demandato per Statuto.

 

Art. 16

 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel 

pagamento della quota annua di associazione.  

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

 

I soci possono farsi rappresentare mediante delega esclusivamente da 

altri soci.

 

Art. 17

 

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice 

Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare 

un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il 

caso, due Scrutatori.

 

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle 

deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni 

dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato 

dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

 

Art. 18

 

L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la 

presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la meta' degli 

associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti e 

rappresentati.

 

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque 

sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibera a 

maggioranza semplice dei voti presenti e rappresentati.

 

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti 

degli associati in proprio o per valide deleghe ed il voto favorevole 

della maggioranza dei voti presenti e rappresentati in prima 

convocazione e la presenza della metà dei soci in proprio o per valide 

deleghe ed il voto favorevole a maggioranza semplice in seconda 

convocazione dei voti presenti e rappresentati.  

 

SCIOGLIMENTO  

 

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea,con il 

voto favorevole dei due terzi degli associati nella delibera si dovrà 

provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e si dovrà deliberare in 

ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà essere assegnato ad 

una associazione avente finalità analoghe.

 

Como, lì 28 giugno 2006